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DPCM: BRASILE, AUSTRIA, UK, IRLANDA DEL NORD, ISRAELE, TIROLO

Si rende disponibile l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che stabilisce “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e che produce effetti dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
visti* vedi sotto
emana la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 regolante l’ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Art. 2

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.

Art. 3

1. Agli spostamenti da e per l’Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l’Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, e’ pari a quattordici giorni.

Art. 4

1. La presente ordinanza produce effetti dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2021

Il Ministro: Speranza

***

  • Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
  • Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32; Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
  • Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;
  • Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
  • Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
  • Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l’art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;
  • Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
  • Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
  • Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;
  • Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  • Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
  • Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l’estero;
  • Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
  • Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale; Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; (…) emana.
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